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L'iva sui posti barca và pagata
L’Agenzia delle Entrate con una risoluzione del 19 gennaio precisa che la locazione degli ormeggi è soggetta a Iva del 20 per cento. Questa attività infatti è assimilabile a quella delle aree destinate a parcheggio dei veicoli.
Ecco il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate:
COMUNICATO STAMPA
Posti barca in affitto,
lo sconto Iva non va in porto
La società che affitta posti barca prende a bordo tutta l’Iva. Niente esenzione da imposta
ma aliquota piena perché si tratta di una locazione assimilabile a quella di aree per il
parcheggio auto. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1/E di oggi,
che prende le mosse dalla richiesta di una società che gestisce due pontili in un porto
turistico ed è interessata a sapere se la sua attività di locazione posti barca può godere
del regime di esenzione Iva previsto in caso di affitto di beni immobili.
In particolare, i tecnici delle Entrate richiamano una sentenza della Corte di Giustizia in
cui si precisa che le locazioni in un porto di posti barca, sia in acqua sia a terra per il
rimessaggio invernale delle imbarcazioni, pur riconducendosi all’affitto di beni
immobili, rientrano più in particolare tra le locazioni di aree destinate al parcheggio di
veicoli, escluse dal regime di esenzione e soggette ad aliquota ordinaria del 20%.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su
FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo in materia.
Roma, 19 gennaio 2010
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