L'iva sui posti barca và pagata
L’Agenzia delle Entrate con una risoluzione del 19 gennaio precisa che la locazione degli ormeggi è soggetta a Iva del 20 per cento. Questa attività infatti è assimilabile a quella delle aree destinate a parcheggio dei veicoli. Ecco il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate: COMUNICATO STAMPA Posti barca in affitto, lo sconto Iva non va in porto La società che affitta posti barca prende a bordo tutta l’Iva. Niente esenzione da imposta ma aliquota piena perché si tratta di una locazione assimilabile a quella di aree per il parcheggio auto. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1/E di oggi, che prende le mosse dalla richiesta di una società che gestisce due pontili in un porto turistico ed è interessata a sapere se la sua attività di locazione posti barca può godere del regime di esenzione Iva previsto in caso di affitto di beni immobili. In particolare, i tecnici delle Entrate richiamano una sentenza della Corte di Giustizia in cui si precisa che le locazioni in un porto di posti barca, sia in acqua sia a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni, pur riconducendosi all’affitto di beni immobili, rientrano più in particolare tra le locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli, escluse dal regime di esenzione e soggette ad aliquota ordinaria del 20%. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo in materia. Roma, 19 gennaio 2010
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