Guida all' Usato sicuro

BANDIERA UE E IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA
Per acquistare un’imbarcazione immatricolata in un paese UE è necessario:

  • il documento che attesta la cancellazione della registrazione nel registro marittimo della nazionalità di competenza (se previsto dalla nazione).
  • la domanda di registrazione al RID (Registro Italiano Diporto) effettuata presso la Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo del luogo in cui si vuole iscrivere la barca. Per effettuare tale registrazione sono necessari i seguenti documenti: fattura d’acquisto, titolo d’acquisto autenticato, documento di cancellazione dal registro precedente eventualmente tradotto uffi cialmente se in lingua straniera.
Qualora l’imbarcazione non sia provvista di marcatura CE è possibile seguire la stessa procedura dimostrando che la barca era in servizio in ambito comunitario entro il 16 giugno 1998 (documentazione fi scale ed estratti delle precedenti immatricolazioni). Negli altri casi è necessario prima dell’iscrizione al RID un certifi cato di sicurezza e conformità alla normativa comunitaria rilasciato dal RiNa o da altro ente di certifi cazione abilitato.

BANDIERA NON UE E IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA
Per acquistare un’imbarcazione immatricolata in un paese non UE vale l’iter descritto per le imbarcazioni UE con l’aggiunta delle procedure doganali riguardanti l’importazione e il pagamento di imposte, eventuale IVA e dazio. Molte barche costruite al di fuori dell’Unione Europea riportano la marchiatura CE.

BANDIERA ESTERA UE E SOSTA IN ITALIA Nell’ambito della Comunità Europea è prevista la libera circolazione per le imbarcazioni iscritte al registro di un paese comunitario (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Inghilterra, Islanda, Spagna, Svezia, Norvegia). Per poter mantenere la bandiera d’origine un cittadino italiano deve risiedere nel paese della bandiera della barca, mentre una società deve essere costituita in esso.

BANDIERA ESTERA NON UE E SOSTA IN ITALIA
Nel caso di imbarcazione con bandiera non comunitaria per poter navigare nel territorio comunitario sono necessari i seguenti documenti:

  • Costituto d’arrivo rilasciato dal porto di primo approdo in Italia, che va restituito alla partenza
  • Carta verde (polizza assicurativa)
La permanenza nelle acque territoriali italiane impone il rispetto di alcune regole quali:
  • divieto di cessione/affi tto dell’imbarcazione
  • regime di temporanea importazione, che prevede la permanenza sul territorio comunitario per sei mesi con eccezione per le unità in rimessaggio che sono soggette a sospensione del regime di temporanea importazione a condizione che venga comunicato alla locale autorità doganale il luogo del rimessaggio e che vengano apposti i sigilli al timone.
ACQUISTO ALL'ESTERO DI IMBARCAZIONI
A decorrere dal 17 giugno 1998 le unità di nuova costruzione, per essere commercializzate in ambito comunitario, devono riportare il marchio “CE". La regola è valida sia per le unità costruite nei Paesi dell'Unione Europea sia in quelli terzi.
L'acquisto di beni intra-comunitari è regolato dalla legge 29.10.1993, n. 427, sulla disciplina dell’IVA in accordo con le direttive CEE. La normativa prevede modalità diverse di pagamento dell’imposta, a seconda che le unità siano nuove o usate; nel primo caso, l'IVA, va pagata al Paese di importazione, nel secondo va corrisposta al Paese di esportazione. Per la compravendita tra privati cittadini dell'Unione Europea il pagamento dell'IVA non è previsto. Per un’unità ceduta da un soggetto extra-comunitario ad un italiano, l’importazione è regolarizzata mediante il pagamento alla dogana dell’IVA del 20% e degli altri eventuali diritti doganali.
Per l'iscrizione nei registri delle unità provenienti dall'estero (sia che appartengano ai Paesi dell'Unione europea che a Terzi), il titolo di proprietà può essere costituito dal "Bill of sale", equivalente ad una scrittura privata autenticata, che va legalizzata dall'Autorità Consolare (salvo che non sia previsto lo status della reciprocità; per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa dalla legge 106\1990), tradotto in lingua italiana e registrato. Il titolo deve essere accompagnato dalla dichiarazione di cancellazione dal registro estero, anch’esso tradotto in lingua italiana da interpreti autorizzati, oppure da una dichiarazione dell'Autorità Governativa di bandiera che attesti che per l'unità oggetto della vendita la legislazione dello Stato non richiede l'iscrizione nei registri, come potrebbe essere per un natante.
Per coloro che intendono trasferire nei registri nazionali la propria barca, iscritta nei Paesi dell’U.E., il codice della nautica prevede delle semplificazioni: il titolo di proprietà e la documentazione di idoneità tecnica possono essere sostituiti dal certificato di cancellazione dal registro di provenienza, a condizione che risultino le complete generalità del proprietario e i dati tecnici dell’unità.

MARCATURA CE
Dal 17 giugno del 1998 le unità da diporto tra 2,50 e 24 mt. per poter essere commercializzate in territorio comunitario devono riportare la cosiddetta marcatura CE, che attesta i requisiti previsti dalla direttiva. La targhetta che riporta il marchio CE viene apposta sullo scafo e indica anche il codice del costruttore, la categoria di progettazione, la portata massima consigliata e il numero massimo di persone trasportabili. Al momento dell’acquisto è importante verifi care se la barca possiede la targhetta e il relativo certifi cato di omologazione CE valido in tutti i paesi.

BROKER: DIRITTI E DOVERI
In Italia la figura del broker è regolamentata attraverso l’iscrizione all’apposito albo dei mediatori marittimi (vedi anche http://www.isyba.it/). Tra gli obblighi professionali rientra quello di dare ai contraenti ogni informazione che possa infl uenzare il valore del bene, viceversa è prevista la responsabilità personale per i danni eventualmente derivanti dall’omissione di cui sopra. Mentre in altri paesi vige il sistema del ricarico, in Italia il broker percepisce il compenso per la prestazione che svolge in termini di provvigione sul valore reale di compravendita con percentuale che varia dal 2 al 5%. Tra i compiti del broker c’è anche quello di stilare l’atto di compromesso di vendita, che, una volta fi rmato dalle parti, nel caso di rifiuto a vendere senza adeguate ragioni, dà comunque al mediatore il diritto alla provvigione per le prestazioni svolte.

DIRETTIVA EUROPEA SULLE GARANZIE
La direttiva comunitaria 1999/44/CE costituisce la prima garanzia legale comunitaria minima, della durata di due anni, sui beni di consumo acquistati all’interno dell’Unione Europea. Il rivenditore è responsabile nei confronti del consumatore per ogni difetto di conformità che sussista al momento della consegna, secondo quattro modalità di soluzione: riparazione del bene; sostituzione del bene; riduzione del prezzo; risoluzione del contratto di vendita. Qualora il difetto si manifesti nei primi sei mesi dall’acquisto non è necessario che il consumatore dimostri la perfezione del prodotto al momento della consegna. Altra norma importante da sottolineare è l’obbligo di trasparenza per le garanzie commerciali offerte su base volontaria dal produttore, che devono vincolare giuridicamente chi le offre, stabilire che il consumatore ha diritti legali a norma della legislazione nazionale che disciplina la vendita dei beni di consumo, indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi necessari alla sua attuazione, essere disponibile per iscritto o su altro supporto accessibile al consumatore.

LEASING: IL SUBENTRO
Per effettuare il subentro è necessario il consenso da parte della società di leasing proprietaria dell’imbarcazione, attraverso una lettera di richiesta di passaggio di locazione. Una volta accertata la solidità dell’acquirente attraverso le dovute verifi che sullo stato patrimoniale, la società darà o meno il suo consenso. In caso affermativo, all’atto di vendita dovrà presenziare anche il rappresentante del “vero proprietario”. È conveniente l’acquisto in leasing se la scadenza è lontana (vantaggi che derivano dalla riduzione dell’IVA) ed è sconsigliabile il riscatto anticipato che impone il pagamento dell’IVA per intero. Nei casi di scadenza imminente del leasing o in cui il residuo è inferiore al 50% è vantaggioso per l’acquirente ridiscutere il contratto allungando i termini di scadenza.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
I costi per il passaggio di proprietà sono sempre a carico dell’acquirente. L’iter da seguire è il seguente:

  • Compromesso: è una scrittura privata contenente prezzo e termini di pagamento sottoscritta da venditore e acquirente e prevede il versamento di una caparra.
  • Atto di vendita: dal luglio del 2006 non vige più l’obbligo dell’uso del notaio negli atti di compravendita. L’atto di vendita può essere autenticato direttamente in Comune, successivamente registrato presso l’Agenzia delle entrate e portato alla Capitaneria dove la barca è immatricolata per la trascrizione. I NATANTI (lunghezza fuori-tutto non superiore a 10 metri) non richiedono alcuno scritto particolare: infatti per essi vale la norma “possesso uguale titolo”.
  • Trascrizione al RID (Registro Italiano Diporto): avviene presso la Capitaneria di registro dell’imbarcazione a carico dell’acquirente che deve, tra gli altri, presentare documenti quali titolo di proprietà, doppia nota di trascrizione, licenza di navigazione in originale etc.

VANTAGGI DELL’AFFIDARSI A UN PERITO
La figura del perito "super partes" è solitamente iscritta all’albo dei periti ed esperti della Camera di Commercio o appartiene ad una categoria professionale con titolo accademico specifi co che gli permette di effettuare anche perizie assicurative. È utile affi darsi ad un perito quando l’importo d’acquisto è di un certo livello e perchè la perizia, che ha valore assicurativo e legale, funge da cautela rilevante in caso di contestazione dopo l’acquisto nel caso di vizi occulti. I costi di una perizia variano a seconda delle dimensioni della barca e includono le spese di trasferta.

 

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